Gli orrori della scuola Diaz e la tortura in una democrazia

19 APR 15
Ultimo aggiornamento: 14:48 | 22 LUG 25
Immagine di Gli orrori della scuola Diaz  e la tortura in una democrazia
“Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”, così è intitolato il disegno di legge approvato alla Camera giovedì 9 aprile (244 voti favorevoli, 14 contrari, 50 astenuti), che dovrà tornare al Senato, dove era già stato votato il 5 marzo del 2014 con un testo diverso.Dopo la condanna della Corte europea dei diritti umani nei confronti dell’Italia per il vergognoso comportamento tenuto dalle forze dell’ordine nell’irruzione alla scuola Diaz al G8 di Genova (21 luglio 2001), si è tornati a discutere di tortura non ancora inserita nell’ordinamento italiano come reato.Il richiamo europeo (sollecitato dal vicentino Arnaldo Cestaro, vittima di violenze riconosciute anche da Gianpaolo Trevisi, direttore della scuola di polizia di Peschiera, presente ai fatti) ci ricorda che la tutela dei diritti non può essere subordinata a ossessioni securitarie distruttive della dignità umana e che la tortura, presente in tutti gli Stati illiberali, può annidarsi anche nelle pieghe autoritarie degli Stati democratici.Il disegno di legge la introduce come reato comune. All’articolo 1 si dice: “Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”.Sono previste delle aggravanti se a commettere il fatto è un pubblico ufficiale. Se si provoca una lesione personale le pene sono aumentate. Se subentra la morte “quale conseguenza non voluta”, la pena è la reclusione a trent’anni. Se la morte è causata da un atto volontario, la pena è l’ergastolo. È previsto anche il reato di istigazione a commettere tortura. Le dichiarazioni ottenute attraverso la tortura non sono utilizzabili nei processi. I termini di prescrizione per il delitto di tortura sono raddoppiati. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.Varie sono state le critiche al testo. Per il senatore Luigi Manconi, autore del primo disegno di legge poi modificato, il testo è “mediocre” (non sono contemplate le forme peggiori di tortura legate al sadismo; manca un fondo per le vittime; le pene previste per le forze dell’ordine sono inferiori a quelle di altri paesi europei), ma è sempre «meglio di niente».Sull’argomento, lo scorso anno (il 19 agosto nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal viaggio apostolico in Corea del Sud, ndr) è intervenuto papa Francesco: «Ai cattolici dico: torturare una persona è peccato mortale, è peccato grave. Ma di più: è un peccato contro l’umanità». Significativo il suo discorso a una delegazione dell’Associazione internazionale di Diritto penale (23 ottobre 2014) centrato sulla “capacità umana di crudeltà”. Siamo davanti a una «vera passione». Ormai, è la sua desolante constatazione, le torture non sono somministrate solamente come mezzo per ottenere la confessione o la delazione «ma costituiscono un autentico plus di dolore che si aggiunge ai mali propri della detenzione. In questo modo, si tortura non solo in centri clandestini di detenzione o in moderni campi di concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici, commissariati e altri centri e istituzioni di detenzione e pena».Il problema è grande, diffuso, ramificato. Richiede lungimiranza politica e attenzione personale. È molto lunga la strada per diventare umani!