Un’altra via possibile

Agnese Moro, 72 anni, prima ammette di averla «rifiutata», poi si autodefinisce «una utente felice della giustizia riparativa». La figlia del presidente della Dc, sequestrato e ucciso dalle Brigate rosse, se ne è convinta grazie alla conoscenza di persone che, pur vittime, «avevano iniziato a guardare le cose in modo diverso». Sono questi incontri che cambiano le carte in tavola. Agnese inizia perciò un percorso che ha tenuto insieme due mondi altrimenti all’opposto, separati da una ferita che si chiama reato, o crimine, cui si è sempre e solo opposto un «modello sanzionatorio fondato sulla ritorsione, sulla pena fine a se stessa, sull’emarginazione» (C. M. Martini).
Con la legge 134 del 2021 si istituisce un altro modello, non alternativo al processo penale, ma istitutivo di un percorso “riparativo”. Con cui si risana – o almeno si tenta – il tessuto della società lacerato dal delitto, coinvolgendo in modi diversi il reo, la vittima e la stessa società, superando la mera retribuzione delitto/sanzione. È la cosiddetta riforma Cartabia, dal nome dell’allora ministro della Giustizia, che ha sempre guardato con favore i percorsi della giustizia riparativa già in atto. Tanto che, appunto, decide di istituire un Comitato tecnico che dia sostanza normativa a una pratica già in atto in Italia – il caso di Agnese Moro è un cammino precursore di giustizia riparativa – e, peraltro, già raccomandato dall’Unione Europea con la Direttiva 2012/29/UE sulla “mediazione penale”. L’Italia, insomma, si allinea con il consueto, puntuale ritardo.
Le finalità di questo modello sono chiare: rimettere la vittima “al centro”, rispondere anche al suo bisogno di superare la ferita che il delitto le ha inferto. Così come è chiaro ciò che non è la giustizia riparativa: non è un meccanismo di riparazione del danno nel senso di lavoro socialmente utile e non è, almeno in Italia, un’alternativa al processo penale che rimane con le medesime regole e procede come ha sempre fatto e termina con una sentenza di assoluzione o di condanna e, nel caso, relativa sanzione.
Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa la vittima del reato, la persona indicata come “autore dell’offesa” e altri soggetti appartenenti alla comunità: familiari, figure di supporto, enti e associazioni, oltre a chiunque vi abbia interesse. L’adesione è libera e volontaria e il (...).
Con la legge 134 del 2021 si istituisce un altro modello, non alternativo al processo penale, ma istitutivo di un percorso “riparativo”. Con cui si risana – o almeno si tenta – il tessuto della società lacerato dal delitto, coinvolgendo in modi diversi il reo, la vittima e la stessa società, superando la mera retribuzione delitto/sanzione. È la cosiddetta riforma Cartabia, dal nome dell’allora ministro della Giustizia, che ha sempre guardato con favore i percorsi della giustizia riparativa già in atto. Tanto che, appunto, decide di istituire un Comitato tecnico che dia sostanza normativa a una pratica già in atto in Italia – il caso di Agnese Moro è un cammino precursore di giustizia riparativa – e, peraltro, già raccomandato dall’Unione Europea con la Direttiva 2012/29/UE sulla “mediazione penale”. L’Italia, insomma, si allinea con il consueto, puntuale ritardo.
Le finalità di questo modello sono chiare: rimettere la vittima “al centro”, rispondere anche al suo bisogno di superare la ferita che il delitto le ha inferto. Così come è chiaro ciò che non è la giustizia riparativa: non è un meccanismo di riparazione del danno nel senso di lavoro socialmente utile e non è, almeno in Italia, un’alternativa al processo penale che rimane con le medesime regole e procede come ha sempre fatto e termina con una sentenza di assoluzione o di condanna e, nel caso, relativa sanzione.
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