Ecco la sentenza, resa definitiva dalla Cassazione, che smonta le bufale sui legami tra Berlusconi e la mafia
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10/29/2025

Gli antiberlusconiani eterni, anche postumi, non riescono a darsi pace dopo la notizia, pubblicata sul Foglio, della sentenza della Cassazione che ha escluso qualsiasi legame tra Silvio Berlusconi, Marcello DellâUtri e Cosa nostra. Nei giorni scorsi abbiamo fatto notare il fenomeno di negazionismo che si è attivato dopo la pubblicazione dellâarticolo. Da giorni câè chi sostiene che la sentenza in questione ânon esisteâ e che si tratta soltanto di âfake newsâ. Visto che, come dice lâantico proverbio, gli scritti restano e le parole (in questo caso le bufale) volano, vale la pena far parlare direttamente le carte giudiziarie. Una breve premessa. Come abbiamo giĂ spiegato su queste pagine, la sentenza della Cassazione esiste, è datata 16 ottobre 2025, e dichiara inammissibile il ricorso che la procura generale di Palermo aveva presentato contro la decisione della Corte dâappello palermitana che ha rigettato lâapplicazione di misure di prevenzione (sorveglianza speciale e confisca dei beni) nei confronti di DellâUtri e dei suoi famigliari. Stessa decisione, contraria alle misure di prevenzione, era stata adottata dal tribunale di Palermo. La tesi della procura di Palermo, secondo cui il patrimonio accumulato da DellâUtri nel corso degli anni avesse una natura illecita o mafiosa, è stata quindi smentita in tutti e tre i gradi di giudizio. In definitiva, dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte di cassazione ha reso definitiva la sentenza della Corte dâappello, di cui abbiamo riportato nei giorni scorsi i passaggi fondamentali.
Pur riguardando una procedura di applicazione di misure di prevenzione, la sentenza della Corte dâappello â ora passata in giudicato â non si limita a escludere che il patrimonio di DellâUtri ha avuto natura illecita, ma adotta una prospettiva molto piĂš ampia, arrivando a smentire i principali capisaldi del mito della mafiositĂ di Berlusconi e del suo impero imprenditoriale. Di seguito riportiamo i passaggi piĂš importanti.
Il ruolo di DellâUtri
Negli ultimi giorni, i negazionisti della non mafiositĂ del Cav. hanno sventolato con indignazione la sentenza definitiva emessa nel 2014 ai danni di DellâUtri per concorso esterno in associazione mafiosa, evidentemente senza aver letto nĂŠ i nostri articoli nĂŠ la stessa sentenza. Non abbiamo mai scritto, infatti, che la Cassazione aveva ârivistoâ quella sentenza definitiva. Eâ la sentenza della Corte dâappello di Palermo, tuttavia, a richiamare quella sentenza e a inquadrarla nella giusta dimensione. I giudici scrivono infatti che fino al 1992 DellâUtri ha svolto un ruolo di âmediazione operata per garantire a Cosa nostra la riscossione da Berlusconi di ingenti somme di denaro a titolo di pizzo relativo allâesercizio del gruppo Fininvestâ. Per i giudici i versamenti registrati negli anni 70-80 da Berlusconi a DellâUtri sono riconducibili a una âmatrice estorsivaâ da parte della mafia: âEd infatti, pur essendo stato giudizialmente acclarato il ruolo di tramite (nella ricerca da parte di Berlusconi di protezione, e poi nei periodici versamenti riconducibili ad una matrice estorsiva), in nessun procedimento è emerso che quella fosse lâunica ragione della sua vicinanza a Berlusconi (o addirittura che la sua stessa collaborazione lavorativa nelle societĂ del gruppo imprenditoriale di Berlusconi costituisse una mera âschermaturaâ o il risultato di unâimposizione da parte del sodalizio mafioso)â.
Il ruolo svolto da DellâUtri viene definitivamente chiarito dalla Corte dâappello in un altro passaggio, in cui si parla di âmediazione che altro non era che lâimposizione di un âpizzoâ di rilevantissima consistenzaâ da parte di Cosa nostra ai danni di Berlusconi.
In primo grado, con la sentenza del 13 marzo 2024, anche il tribunale di Palermo si era occupato della questione con parole ancora piĂš chiare: âLa tesi dellâorgano proponente inverte quello che è stato lâaccertamento svolto in sede penale. LĂŹ, infatti, è stato accertato che Berlusconi, per il tramite di DellâUtri, ha pagato cospicue somme di denaro a Cosa nostra: inizialmente per proteggere sĂŠ ed i suoi familiari dal rischio di attentati e, in particolare, di rapimenti, poi, dalla fine degli anni 70, per sventare il rischio di attentati alle âantenneâ ovvero ai trasmettitori che diffondevano il segnale delle televisioni della Fininvest in Siciliaâ.
Insomma, DellâUtri è stato condannato per aver fatto da tramite per il pagamento del pizzo da Berlusconi alla mafia, che minacciava attentati ai suoi danni.
Insomma, DellâUtri è stato condannato per aver fatto da tramite per il pagamento del pizzo da Berlusconi alla mafia, che minacciava attentati ai suoi danni.
Fininvest non è nata grazie ai finanziamenti della mafia
La sentenza della Corte dâappello di Palermo, resa definitiva dalla Cassazione, smentisce anche la leggenda secondo la quale il gruppo Fininvest è nato grazie ai finanziamenti della mafia. I giudici infatti ricordano che âè stato dimostrato che per tutte le 18 operazioni realizzate tra le 22 societĂ del gruppo âHolding Italianaâ (detentrici delle quote sociali di Fininvest), negli anni dal 1978 al 1985, per un ammontare quantificato complessivamente in 93.933 milioni di lire, è stato possibile identificare lâorigine lecita della provvistaâ. Su questo punto i giudici ricordano la vicenda che ha coinvolto Francesco Giuffrida, il funzionario della Banca dâItalia che aveva svolto il ruolo di consulente della procura di Palermo in unâinchiesta del 1994 per riciclaggio nei confronti di DellâUtri e Berlusconi. Nella sua consulenza sulle origini finanziarie di Fininvest, Giuffrida lasciò irrisolte otto operazioni, alimentando la leggenda dei capitali mafiosi. Lâindagine venne archiviata nel 1999, ma la perizia di Giuffrida divenne un cavallo di battaglia a livello mediatico degli antiberlusconiani. Citato in giudizio per danni da Fininvest, Giuffrida accettò una transazione riconoscendo la parzialitĂ del suo lavoro.
Scrivono i giudici della Corte dâappello di Palermo:
âGiĂ il consulente tecnico del pm, Dott. Giuffrida, aveva accertato che per 7 operazioni, realizzate tra il 30.4.1980 ed il 15.11.1985, aventi un flusso finanziario complessivo di 1.802 milioni di lire, dovevano escludersi apporti finanziari esterni; che per 3 operazioni effettuate tra il 7.12.1978 ed il 19.12.1979, aventi un flusso finanziario complessivo di 56.660 milioni di lire era stato effettuato un cd. âgiro finanziario chiusoâ; erano, tuttavia, rimaste dubbie le restanti 8 operazioni, risalenti al periodo tra il 7.12.1978 ed il 31.12.1984, per un importo pari a 37.395 milioni di lire, nel senso che il perito aveva ravvisato lâimpossibilitĂ di identificare lâorigine della provvista.
Tale incertezza era stata interpretata, nella sentenza di primo grado del processo per concorso esterno, resa in data 11.12.2004 dal tribunale di Palermo, nel senso che non era possibile ârisalire in termini di assoluta certezza e chiarezza, allâorigine... lecita od illecita, dei flussi di denaro investiti nella creazione della Holdings del gruppo Fininvestâ.
A seguito di tale pronuncia, Fininvest avviava unâazione civile, con atto di citazione del 26.2.2006, nei confronti del Dott. Giuffrida per il risarcimento dei danni allâimmagine derivati alla societĂ in conseguenza della grave negligenza del consulente nello svolgimento dellâincarico. Ed invero, per le operazioni del 26.3.1984 e del 16.5.1984, sarebbe bastata la lettura del conto corrente intestato a Berlusconi presso la Banca Rasini â di cui il Giuffrida conosceva lâesistenza â per chiarire che la provvista degli assegni circolari emessi a titolo di finanziamento soci era costituita da addebiti su tale conto corrente; le restanti 6 operazioni costituivano âgiri finanziari chiusiâ: cioè una serie di giroconti dello stesso importo in pari data e valuta tra un definito numero di soggetti del gruppo Fininvest, che non pongono problemi di identificazione dellâorigine dei flussi finanziari introdotti dallâesterno, proprio perchĂŠ le disponibilitĂ utilizzate per realizzare lâoperazione sono giĂ allâinterno del Gruppo stesso.
Nella comparsa di costituzione e risposta del 17.5.2006, il Giuffrida ammetteva che il suo lavoro di ricostruzione era stato âparziale ed incompletoâ e che le sue conclusioni, rappresentavano una mera ipotesi di lavoro, suscettibile di integrazioni, correzioni ed approfondimenti.
Il procedimento civile si era poi concluso con l'atto di transazione del 27.7.2007 nel quale si legge che il Dott. Giuffrida: âAllâesito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni (...) e della relativa documentazione giĂ disponibile, riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere lâapporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvestâ.
Allo stato degli atti, dunque, le dichiarazioni di taluni collaboranti su investimenti mafiosi in Fininvest, risultano smentite dal dato oggettivo dellâesclusione di apporto di capitali esterni alle imprese del Gruppoâ.
âGiĂ il consulente tecnico del pm, Dott. Giuffrida, aveva accertato che per 7 operazioni, realizzate tra il 30.4.1980 ed il 15.11.1985, aventi un flusso finanziario complessivo di 1.802 milioni di lire, dovevano escludersi apporti finanziari esterni; che per 3 operazioni effettuate tra il 7.12.1978 ed il 19.12.1979, aventi un flusso finanziario complessivo di 56.660 milioni di lire era stato effettuato un cd. âgiro finanziario chiusoâ; erano, tuttavia, rimaste dubbie le restanti 8 operazioni, risalenti al periodo tra il 7.12.1978 ed il 31.12.1984, per un importo pari a 37.395 milioni di lire, nel senso che il perito aveva ravvisato lâimpossibilitĂ di identificare lâorigine della provvista.
Tale incertezza era stata interpretata, nella sentenza di primo grado del processo per concorso esterno, resa in data 11.12.2004 dal tribunale di Palermo, nel senso che non era possibile ârisalire in termini di assoluta certezza e chiarezza, allâorigine... lecita od illecita, dei flussi di denaro investiti nella creazione della Holdings del gruppo Fininvestâ.
A seguito di tale pronuncia, Fininvest avviava unâazione civile, con atto di citazione del 26.2.2006, nei confronti del Dott. Giuffrida per il risarcimento dei danni allâimmagine derivati alla societĂ in conseguenza della grave negligenza del consulente nello svolgimento dellâincarico. Ed invero, per le operazioni del 26.3.1984 e del 16.5.1984, sarebbe bastata la lettura del conto corrente intestato a Berlusconi presso la Banca Rasini â di cui il Giuffrida conosceva lâesistenza â per chiarire che la provvista degli assegni circolari emessi a titolo di finanziamento soci era costituita da addebiti su tale conto corrente; le restanti 6 operazioni costituivano âgiri finanziari chiusiâ: cioè una serie di giroconti dello stesso importo in pari data e valuta tra un definito numero di soggetti del gruppo Fininvest, che non pongono problemi di identificazione dellâorigine dei flussi finanziari introdotti dallâesterno, proprio perchĂŠ le disponibilitĂ utilizzate per realizzare lâoperazione sono giĂ allâinterno del Gruppo stesso.
Nella comparsa di costituzione e risposta del 17.5.2006, il Giuffrida ammetteva che il suo lavoro di ricostruzione era stato âparziale ed incompletoâ e che le sue conclusioni, rappresentavano una mera ipotesi di lavoro, suscettibile di integrazioni, correzioni ed approfondimenti.
Il procedimento civile si era poi concluso con l'atto di transazione del 27.7.2007 nel quale si legge che il Dott. Giuffrida: âAllâesito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni (...) e della relativa documentazione giĂ disponibile, riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere lâapporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvestâ.
Allo stato degli atti, dunque, le dichiarazioni di taluni collaboranti su investimenti mafiosi in Fininvest, risultano smentite dal dato oggettivo dellâesclusione di apporto di capitali esterni alle imprese del Gruppoâ.
Fininvest non ha mai riciclato denaro della mafia
La sentenza della Corte dâappello di Palermo, resa definitiva dalla Cassazione, smentisce che il gruppo Fininvest abbia mai riciclato soldi di Cosa nostra: âNon è risultata, ad oggi, mai processualmente provata lâattivitĂ di riciclaggio di Cosa nostra nelle imprese berlusconiane. Del resto, ad avviso della Corte, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamati nellâappello a sostegno della tesi della procura, non sono â prima ancora che reciprocamente riscontrate â neppure attendibili in parte qua, tantâè vero che in nessun processo penale ne è stata affermata la rilevanza per affermare la sussistenza di investimenti mafiosi nel gruppo Fininvest, tramite lâintervento del DellâUtriâ.
Berlusconi non ha pagato DellâUtri per il suo silenzio sui presunti rapporti con la mafia
La sentenza della Corte dâappello di Palermo, resa definitiva dalla Cassazione, smonta anche lâultima tesi fantasiosa che è stata costruita attorno al rapporto fra il Cav. e DellâUtri (tanto da spingere i pm di Firenze ad aprire persino unâindagine), e cioè che le somme di denaro versate nel corso degli anni dal Cavaliere al suo storico amico e collaboratore (circa 42 milioni di euro) non fossero il frutto del rapporto di amicizia e di lavoro fra i due, bensĂŹ il risultato di un âpatto occultoâ finalizzato a ottenere il âsilenzioâ di DellâUtri sullâesistenza di indimostrati accordi con Cosa nostra. Accordi che, secondo i pm fiorentini, riguarderebbero addirittura le stragi del 1993-1994.
I giudici scrivono: âAd avviso della Corte, salvo che non venga provata la ratio illecita delle donazioni, dei prestiti infruttiferi, delle transazioni, i suddetti versamenti non possono ravvisarsi, sol per la loro entitĂ â giustificata, peraltro, dal giro dâaffari astronomico dell'impero Berlusconiano, a cui il DellâUtri, in Publitalia 80, aveva grandemente contribuito, per molti anni, con ruoli direttivi di primo piano, suscettibili di compensi altrettanto straordinari â sintomatici di illiceitĂ originata da condotte delittuose tra due soggetti che, di contro, è certo, fossero legati da un rapporto fiduciario di amicizia e di lavoro, dagli anni 60 ai giorni nostri. Del resto, ad avviso della difesa, riscontrano lâassunto del tribunale le dichiarazioni dello stesso Berlusconi (sit 25.5.1996, doc. 14) che attribuiva al DellâUtri il merito di avere fondato Publitalia 80 ed affermava lâintesa tacita tra di loro, di ripagarlo, negli anni, dei meriti dellâenorme successo dellâimpresa: âDâaltra parte, non potendo per ragioni aziendali e di mercato portare le retribuzioni oltre un certo livello, la mia riconoscenza personale verso Marcello e i principali altri collaboratori, passavano appunto attraverso donazioni che facevo con i miei fondi e di mia iniziativa, ed a puro titolo di gratitudine personaleââ.
In primo grado, anche il tribunale di Palermo aveva bocciato la tesi secondo cui i versamenti erano finalizzati a ottenere il silenzio di DellâUtri sui rapporti di Berlusconi con Cosa nostra: questa tesi, âpur se estremamente suggestiva, presta il fianco alla finora indimostrata esistenza di accordi fra il sodalizio criminale e Berlusconi, sia in campo imprenditoriale che politico. A fronte, infatti, di un tanto grave ed eclatante scenario (sullo sfondo della tesi formulata dalla pubblica accusa), va evidenziato che a nessun approdo giudiziario sono giunte le indagini in passato condotte su tali ipotesi investigative; anche le dichiarazioni accusatorie rese sul punto da alcuni collaboratori sono state valutate e ritenute (giĂ in fase cautelare, laddove anche solo âsufficienti indiziâ sarebbero bastati per lâemissione del decreto di sequestro) inattendibili o non sufficientemente dettagliate ed affidabili. In ogni caso, anche ove si ipotizzasse il concorso fra DellâUtri e Berlusconi in condotte illecite (condivise, ma mai rivelate dal proposto, nonostante la detenzione patita), il successivo passaggio logico che giunga a sostenere che gli ingenti versamenti altro non fossero che il corrispettivo riconosciuto a DellâUtri per il contributo fornito in quellâoperazione o la remunerazione per il silenzio serbato con gli inquirenti, è decisamente privo di un fondamento oggettivo, esorbitante rispetto ad un rigoroso processo deduttivo (non essendo stato acquisito nessun elemento univoco che deponga per le causali appena indicate)â.


