«Sulla carta, pari. Nella realtà, no»

Quali sono, di fronte alla legge, i diritti e i doveri di un padre separato rispetto alla madre separata? Nei confronti dei figli, gli stessi. Lo stabilisce la legge 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, che ha introdotto il principio di bigenitorialità. Ma, se sulla carta è tutto bello e facile, nelle aule di tribunale non è sempre così, tanto da spingere più volte la Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ad intervenire, “bacchettando” i giudici italiani, per non esser stati in grado, se non sotto forma di misure inadeguate e spesso stereotipate – quali incontri protetti o con l’assistenza dei Servizi Sociali -, di assicurare efficacemente al padre ed al figlio un contesto davvero biunivoco e bivalente. Cosa non funziona? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Laura Maffezzoni, civilista, più volte occupatasi di questioni legate al diritto di famiglia.
Essere padre, essere madre… Cosa è cambiato negli ultimi decenni?
«Si è assistito ad un grande cambiamento sociologico e culturale, soprattutto della figura maschile. Si è passati dall’uomo, professionalmente impegnato perché incaricato del sostegno materiale della famiglia, al padre, che invece ha acquisito grandissime capacità e competenze anche nella gestione della prole dal punto di vista della cura, dell’assistenza e dell’educazione. Ciò, alla luce anche del crescente impegno fuori casa della madre. Questo riequilibrio e questa ripartizione più omogenea delle competenze sono stati in giusta misura tradotti dalla legge 54 del 2006, che ha sancito l’affidamento condiviso in caso di separazione o di divorzio come situazione generale e solo in via eccezionale sostituita e supplita dall’ipotesi dell’affidamento esclusivo. Tutto questo traduce un principio generale, in qualche misura sancito dall’art. 30 della Costituzione, vale a dire il principio della bigenitorialità, quindi di una situazione di pari doveri e pari diritti nei confronti della prole, qualsiasi sia la condizione della famiglia, tanto che sia coniugata quanto che sia separata o divorziata».
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«Si è assistito ad un grande cambiamento sociologico e culturale, soprattutto della figura maschile. Si è passati dall’uomo, professionalmente impegnato perché incaricato del sostegno materiale della famiglia, al padre, che invece ha acquisito grandissime capacità e competenze anche nella gestione della prole dal punto di vista della cura, dell’assistenza e dell’educazione. Ciò, alla luce anche del crescente impegno fuori casa della madre. Questo riequilibrio e questa ripartizione più omogenea delle competenze sono stati in giusta misura tradotti dalla legge 54 del 2006, che ha sancito l’affidamento condiviso in caso di separazione o di divorzio come situazione generale e solo in via eccezionale sostituita e supplita dall’ipotesi dell’affidamento esclusivo. Tutto questo traduce un principio generale, in qualche misura sancito dall’art. 30 della Costituzione, vale a dire il principio della bigenitorialità, quindi di una situazione di pari doveri e pari diritti nei confronti della prole, qualsiasi sia la condizione della famiglia, tanto che sia coniugata quanto che sia separata o divorziata».
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