Da sabato al via i saldi Le regole fondamentali

Da sabato 4 gennaio si apre ufficiamente il periodo dedicato ai saldi invernali.
«Confido che la stagione dei saldi possa restituire fiducia sia ai commercianti che ai consumatori. La grande attenzione che i mezzi d'informazione dedicano all'argomento dimostra quanto questo tema sia cruciale per definire il clima sociale ed economico» - ha dichiarato l'assessore al Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia Alberto
Cavall.
«Confido che la stagione dei saldi possa restituire fiducia sia ai commercianti che ai consumatori. La grande attenzione che i mezzi d'informazione dedicano all'argomento dimostra quanto questo tema sia cruciale per definire il clima sociale ed economico» - ha dichiarato l'assessore al Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia Alberto
Cavall.
L'auspicio è che gli sconti e le offerte diano una boccata d'aria anche al commercio crmeonese.
Ecco le regole fondamentali per un buon acquisto:
• I commercianti hanno l'obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la
percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso).
• L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono
essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
• I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
• Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell'articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.
percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso).
• L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono
essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
• I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
• Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell'articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.