Danni in agricoltura, la Regione chiederà lo stato di calamità

Per i danni a colture e strutture provocati dalla grandine e dal nubifragio del 13 luglio scorso nelle province di Mantova, Brescia e Cremona, Regione Lombardia è pronta a fare la sua parte, chiedendo al ministero dell'Agricoltura lo stato di calamità nelle more previste dalla legge.
RISARCIMENTI E DICHIARAZIONE CALAMITÀ - L'assessore regionale
all'Agricoltura Gianni Fava dopo l'incontro in Comune a Viadana
con sindaci, assessori comunali e provinciali, in cui è stato
fatto il punto della situazione sull'emergenza nubifragio, ha
chiarito: "E' possibile procedere all'applicazione dei
risarcimenti solo se il danno accertato alle strutture
aziendali non assicurabili è superiore al 30% della produzione
lorda vendibile (Plv). Se ciò si verifica si procede alla
quantificazione dei danni mediante segnalazione degli aventi
diritto alla Provincia che trasmette alla Regione gli esiti
istruttori. Regione Lombardia provvederà con propria
deliberazione a richiedere al Mipaaf la dichiarazione dello
stato di calamità".
all'Agricoltura Gianni Fava dopo l'incontro in Comune a Viadana
con sindaci, assessori comunali e provinciali, in cui è stato
fatto il punto della situazione sull'emergenza nubifragio, ha
chiarito: "E' possibile procedere all'applicazione dei
risarcimenti solo se il danno accertato alle strutture
aziendali non assicurabili è superiore al 30% della produzione
lorda vendibile (Plv). Se ciò si verifica si procede alla
quantificazione dei danni mediante segnalazione degli aventi
diritto alla Provincia che trasmette alla Regione gli esiti
istruttori. Regione Lombardia provvederà con propria
deliberazione a richiedere al Mipaaf la dichiarazione dello
stato di calamità".
Regione Lombardia potrebbe infatti chiedere al Ministero
dell'Agricoltura di concedere una deroga ai contenuti del d.lgs.
102/2004 per l'evento grandine che ha colpito colture, ortaggi
in campo e serre nelle tre province lombarde, sebbene alla luce
di precedenti analoghe situazioni è legittimo considerare remota
tale concessione.
dell'Agricoltura di concedere una deroga ai contenuti del d.lgs.
102/2004 per l'evento grandine che ha colpito colture, ortaggi
in campo e serre nelle tre province lombarde, sebbene alla luce
di precedenti analoghe situazioni è legittimo considerare remota
tale concessione.
INTEGRAZIONE SALARI - Rimane comunque percorribile la
quantificazione dei danni alle tipologie ammissibili
nell'ipotesi che venga rispettato il limite del 30% della
produzione lorda vendibile. Altra possibilità può interessare
"l'integrazione salari", ove Regione Lombardia provvede con atto
di giunta a perimetrare l'area colpita garantendo, ai lavoratori
non impiegati a seguito dell'evento, i benefici di cui alla
legge n. 296/2007 (art. 1 comma 1079), relativa alle norme su
previdenza, lavoro e competitività.
quantificazione dei danni alle tipologie ammissibili
nell'ipotesi che venga rispettato il limite del 30% della
produzione lorda vendibile. Altra possibilità può interessare
"l'integrazione salari", ove Regione Lombardia provvede con atto
di giunta a perimetrare l'area colpita garantendo, ai lavoratori
non impiegati a seguito dell'evento, i benefici di cui alla
legge n. 296/2007 (art. 1 comma 1079), relativa alle norme su
previdenza, lavoro e competitività.
L'ELENCO DEI COMUNI COLPITI - Da una prima ricognizione e
confronto con gli uffici provinciali, i comuni colpiti in
provincia di Brescia risultano essere Chiari, Dello, Barbariga,
Comezzano Cizzago, San paolo, Offlaga, Alfianello. Per la
provincia di Cremona: Gabbioneta Binanuova, Ostiano, Pessina
Cremonese, Cingia de Botti, Scandolara Ravara, Solarolo,
Pescarolo, Cicognolo, Scandolara Ripa D'Oglio, Corte de Frati,
Voltido, Torre de Picenardi, Da d'Andrea, Casalmaggiore, San
Giovanni in Croce. Per la provincia di Mantova: Sabbioneta,
Viadana, Dosolo, Pomponesco, Asola.
confronto con gli uffici provinciali, i comuni colpiti in
provincia di Brescia risultano essere Chiari, Dello, Barbariga,
Comezzano Cizzago, San paolo, Offlaga, Alfianello. Per la
provincia di Cremona: Gabbioneta Binanuova, Ostiano, Pessina
Cremonese, Cingia de Botti, Scandolara Ravara, Solarolo,
Pescarolo, Cicognolo, Scandolara Ripa D'Oglio, Corte de Frati,
Voltido, Torre de Picenardi, Da d'Andrea, Casalmaggiore, San
Giovanni in Croce. Per la provincia di Mantova: Sabbioneta,
Viadana, Dosolo, Pomponesco, Asola.
I REQUISITI PER LA RICHIESTA DANNI - La grandine ha provocato
danni alla coltura del mais, ortaggi in pieno campo, impianti
arborei, serre. I requisiti per l'attivazione delle normativa
sono: un danno che superi il 30% della Plv media ordinaria
calcolata su un triennio precedente e calcolata sull'intero
comparto produttivo dell'area delimitata; il danno deve poi
riguardare eventi, colture e/o strutture non assicurabili in
forma agevolata.
La normativa vigente stabilisce che per i danni assicurabili con
polizze agevolate non sono attivabili gli interventi
compensativi, ossia interventi pubblici a posteriori dell'evento
dannoso. Il Piano assicurativo nazionale definisce, tra gli
altri, la grandine evento assicurabile, nonché la totalità delle
colture e le varie tipologie di strutture.
Non sono assicurabili in forma agevolata cascine, abitazioni
rurali, stalle, ricoveri per macchine e attrezzi a uso agricolo.
Per queste tipologie è possibile attivare le procedure a
condizione che il danno sia superiore al 30% della Plv.
Pertanto, ai fini di una copertura dai rischi climatici a danno
di colture e strutture assicurabili, le aziende danneggiate
dalla grandinata avrebbero dovuto provvedere alla stipula di
polizze assicurative, agevolate da contributo
Statale/Comunitario fino all'80% della spesa premi
sostenuta.(Ln)
danni alla coltura del mais, ortaggi in pieno campo, impianti
arborei, serre. I requisiti per l'attivazione delle normativa
sono: un danno che superi il 30% della Plv media ordinaria
calcolata su un triennio precedente e calcolata sull'intero
comparto produttivo dell'area delimitata; il danno deve poi
riguardare eventi, colture e/o strutture non assicurabili in
forma agevolata.
La normativa vigente stabilisce che per i danni assicurabili con
polizze agevolate non sono attivabili gli interventi
compensativi, ossia interventi pubblici a posteriori dell'evento
dannoso. Il Piano assicurativo nazionale definisce, tra gli
altri, la grandine evento assicurabile, nonché la totalità delle
colture e le varie tipologie di strutture.
Non sono assicurabili in forma agevolata cascine, abitazioni
rurali, stalle, ricoveri per macchine e attrezzi a uso agricolo.
Per queste tipologie è possibile attivare le procedure a
condizione che il danno sia superiore al 30% della Plv.
Pertanto, ai fini di una copertura dai rischi climatici a danno
di colture e strutture assicurabili, le aziende danneggiate
dalla grandinata avrebbero dovuto provvedere alla stipula di
polizze assicurative, agevolate da contributo
Statale/Comunitario fino all'80% della spesa premi
sostenuta.(Ln)